L’art.173 del Codice della Strada disciplina la guida senza occhiali da vista.
L’obbligo è previsto in particolare dal comma 1 che dice: “Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida”.
Inoltre, nel comma 3 sono descritte le sanzioni, una multa amministrativa fino a 333, la decurtazione di 5 punti.
Senza dimenticare che se chi guida senza occhiali provoca un incidente, l’assicurazione può avvalersi del diritto di rivalsa e non risarcire la vittima.
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